Regolamento del Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche (DSCF)
Art. 6 - DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
- Il direttore rappresenta il dipartimento ed esercita le funzioni previste
all’articolo 26 Statuto.
- Il direttore è eletto dal consiglio del DSCF secondo le modalità contenute nell’articolo
27 Statuto, nel Titolo II e nell’articolo 34 regolamento generale di Ateneo.
- La commissione elettorale è composta da tre membri designati dal Consiglio di
dipartimento fra i suoi componenti. La commissione nomina nel suo seno un
presidente e un segretario. La commissione sovrintende alle operazioni
elettorali e al relativo scrutinio; accerta e dichiara la validità dei
risultati e li comunica al decano; decide senza dilazione su eventuali reclami
proposti prima e durante le operazioni elettorali.
- E’ garantita la presenza di un’urna e di ogni altro apprestamento atto ad
assicurare la libertà e segretezza del voto.
- Le schede riportano l’elenco dei candidati in ordine alfabetico e l'elettore
può esprimere il voto a favore di un solo candidato.
- Per lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio, si rinvia ai
regolamenti elettorali di attuazione del regolamento generale di Ateneo.