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  Regolamento del Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche (DSCF)


Art. 6 - DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
  1. Il direttore rappresenta il dipartimento ed esercita le funzioni previste all’articolo 26 Statuto.
  2. Il direttore è eletto dal consiglio del DSCF secondo le modalità contenute nell’articolo 27 Statuto, nel Titolo II e nell’articolo 34 regolamento generale di Ateneo.
  3. La commissione elettorale è composta da tre membri designati dal Consiglio di dipartimento fra i suoi componenti. La commissione nomina nel suo seno un presidente e un segretario. La commissione sovrintende alle operazioni elettorali e al relativo scrutinio; accerta e dichiara la validità dei risultati e li comunica al decano; decide senza dilazione su eventuali reclami proposti prima e durante le operazioni elettorali.
  4. E’ garantita la presenza di un’urna e di ogni altro apprestamento atto ad assicurare la libertà e segretezza del voto.
  5. Le schede riportano l’elenco dei candidati in ordine alfabetico e l'elettore può esprimere il voto a favore di un solo candidato.
  6. Per lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio, si rinvia ai regolamenti elettorali di attuazione del regolamento generale di Ateneo.