Regolamento del Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche (DSCF)
Art. 8 – Giunta del Dipartimento
- La giunta coadiuva il direttore nell’esercizio delle sue funzioni ed istruisce
le pratiche da discutere in Consiglio di Dipartimento.
- La giunta di dipartimento è composta dal direttore di dipartimento, dal direttore
vicario, da sei rappresentanti dei professori di ruolo e ricercatori, da un
rappresentante del personale tecnico - amministrativo e da un rappresentante
degli studenti. Il responsabile della segreteria partecipa, con funzioni
segretariali e senza diritto di voto, alle riunioni della giunta.
- Le candidature sono presentate al Direttore entro il terzo giorno antecedente
la data fissata per le elezioni. Il Direttore le rende note a tutti i
componenti del consiglio. Nell’ambito delle rispettive componenti, ciascun
elettore può esprimere il voto a favore di un solo candidato.
- La commissione elettorale è composta da tre membri designati dal Consiglio di
dipartimento fra i suoi componenti. La commissione nomina nel suo seno un
presidente e un segretario. La commissione sovrintende alle operazioni
elettorali e al relativo scrutinio; accerta e dichiara la validità dei
risultati e li comunica al direttore; decide senza dilazione su eventuali
reclami proposti prima e durante le operazioni elettorali.
- E’ garantita la presenza di tre urne e l’apertura del seggio elettorale per
almeno 4 ore.
- Per lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio, si rinvia ai
regolamenti elettorali di attuazione del regolamento generale di Ateneo.
- La nomina dei componenti elettivi della Giunta è disposta dal Direttore.
- I membri decadono dopo tre assenze ingiustificate. In caso di cessazione a
qualunque titolo, subentra il primo dei non eletti della corrispondente
rappresentanza; qualora non sia possibile procedere al subentro, entro quattro
settimane dalla cessazione sono indette elezioni suppletive limitatamente ai
seggi resisi vacanti.
- Su invito del Direttore o su richiesta di almeno un terzo dei componenti della
Giunta, possono essere invitati alle sedute della Giunta, limitatamente a
specifici argomenti all’ordine del giorno, persone di cui si ritenga utile il
contributo.
- La Giunta è convocata dal Direttore su propria iniziativa o su motivata
richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. La Giunta si riunisce, previa
convocazione effettuata con le modalità di cui all’articolo 36 regolamento
generale di Ateneo, sette giorni prima della seduta del Consiglio di
Dipartimento, per l’esercizio delle funzioni istruttorie di cui al comma 1. Il
resoconto delle sedute di giunta è reso accessibile ai componenti del Consiglio
di Dipartimento almeno tre giorni prima della seduta del Consiglio. In caso di
urgenza, debitamente motivata, i termini di cui al presente comma possono
essere ridotti.