Regolamento del Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche (DSCF)
ART. 7 - Consiglio del Dipartimento
- Il consiglio è l’organo deliberante sulle attività del dipartimento ed esercita
le funzioni previste dall’articolo 28 Statuto e nel rispetto dei principi del bilancio
unico di Ateneo, approva il budget del DSCF predisposto dal Direttore
coadiuvato dal responsabile di Segreteria.
- Il consiglio è composto dai professori di ruolo e i ricercatori afferenti al
dipartimento, le rappresentanze del personale tecnico-amministrativo in
servizio presso il dipartimento, le rappresentanze degli studenti, degli
assegnisti di ricerca e dei borsisti di ricerca che operano nel dipartimento ai
sensi dell’articolo 5 del presente regolamento.
- Il numero dei componenti di ogni rappresentanza è definito come segue:
- personale tecnico-amministrativo nella percentuale del 50% del personale
docente.
- tre rappresentanti degli assegnisti di ricerca e borsisti di ricerca del
dipartimento.
- rappresentanti degli studenti nella percentuale del 15% dei componenti del
consiglio. All’interno di questa quota 1/3 dei seggi è riservato a dottorandi.
- La convocazione ed il funzionamento del Consiglio di Dipartimento sono
disciplinati dall’articolo 32 regolamento generale di Ateneo. Su argomenti
determinati il Consiglio di Dipartimento può chiedere di ascoltare il parere di
persone che non ne fanno parte.